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Przedmiot wykluczenia dobra wierności małżeńskiej w świetle kan. 1101 § 2 KPK z 1983 roku
La fedeltà matrimoniale viene intesa, sia dal Concilio Vaticano II, sia dal Magistero Pontificio, non solo come un elemento integrativo del matrimonio, ma soprattutto come un’obbligho che ogni contraente deve accettare nel momento del scambio del consenso matrimoniale.Nel mondo d’oggi succede che davanti al giudice del tribunale ecclesiastico, oppure davanti ad un sacerdote, si presentano le persone, che pur volendo contrarre il matrimonio nella chiesa, non accettano l’obbligo di fedeltà reciproca, e quindi vogliono contrarre un matrimonio inteso come libero. Succede anche qualche volta che cosû intesa libertà rimane nella loro volontà, mai espressa davanti all’altre persone. In questo modo, possono esserci i casi, in cui una persona contra il matrimonio cattolico, simulando il consenso matrimoniale, cioè escludendo la fedeltà reciproca.Nel presente articolo ci siamo occupati di un titolo della simulazione parziale, descritto nel can. 1101 § 2 CIC, cioè di exclusio boni fidei, che comprende anche in un certo numero i casi sopra desritti. Lesclusione del bene della fedeltà abbiamo definito come simulazione del consenso matrimoniale, in cui il contraente nega il diritto esclusivo di un altro contraente ad avere i rapporti sessuali di carattere matrimoniale, lasciandosi una via libera del comportamento adulterino. Abbiamo anche stabilito una chiara distinzione concettuale del exclusio boni fidei dall’esclusione della unità matrimoniale.La simulazione descritta nel can. 1101 § 2 CIC succede quando il contraente, nel momento del scambio del consenso matrimoniale, esclude lo stesso matrimonio oppure il suo essenziale elemento o la sua essenziale proprietà. Ia caso del exclusio boni fidei, a nostro parere, si identifica con l’esclusione di un elemento essenziale del matrimonio.